La figura del “tecnico manutentore qualificato”
Ai sensi del DM 01 settembre 2021, tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del DM 01 settembre 2021.
Registro dei controlli
Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
Tale obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 ma viene mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.
Definizioni
All’art. 1 del DM 01 settembre 2021 vengono fornite le seguenti definizioni:
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021
Il terzo decreto è soprannominato Minicodice e stabilisce i criteri per la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio per le attività a basso rischio non comprese nell’allegato 1 al DPR 151/2011, non dotate di RTV e che non raggiungono i limiti indicati nell’allegato 1 dello stesso minicodice.
Questo decreto ricalca in tutto e per tutto l’approccio del Codice di prevenzione incendi, con la medesima valutazione del rischio ma con strategie semplificate, che si riducono ad 8 invece delle normali 10, escludendo la reazione e la resistenza al fuoco e semplificando e razionalizzando le altre strategie alla luce della complessità dell’attività.
Il DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro abroga e sostituisce all’art.1, l’art. 2, l’art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, l’art. 3 comma 2 art. 4, art. 8, art. 9, allegati I, II, III, IV, V del D.M. 10 marzo 1998.
L’entrata in vigore di questi 3 decreti avverrà un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sancirà la definitiva abrogazione del DM 10 marzo 1998.
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.
Corsi di formazione addetti antincendio
A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale. Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.
Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio
Una delle principali novità riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza. Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:
A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.
Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio. Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva se:
Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio.
Come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:
Rientreranno nelle attività di livello 1 tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Rientreranno nelle attività di livello 2:
Rientreranno nelle attività di livello 3 tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio:
DM 02 settembre 2021
I
Requisiti dei docenti
1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento
degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore
come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso
di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5,
lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo
10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e
dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado
ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
documentata esperienza di almeno novanta ore
come docenti in materia antincendio, in ambito teorico,
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di
cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139;
rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio
per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei
direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi
nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto,
si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica
antincendio di almeno cinque anni con un minimo di
quattrocento ore all’anno di docenza.
5. I docenti della sola parte pratica devono essere in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore
come docenti in materia antincendio, in ambito pratico,
svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di
formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le
modalità definite all’allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.
7. I docenti esibiscono, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al
presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.