Come previsto dall’art. 9 della L.R. n. 24/2003 il referente per la sicurezza “street tutor” contribuisce alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi e coopera con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.
Requisiti di
ammissione
Al corso possono accedere gli Addetti ai servizi di controllo iscritti
nell’elenco tenuto presso la Prefettura successivamente al 31/12/2018.
Gli Addetti ai servizi di controllo iscritti nel suddetto elenco in data
antecedente al 01/01/2019 sono esonerati dalla formazione che si ritiene quindi
assolta ai fini dello svolgimento dell’attività di Street Tutor.
Durata minima
Il corso di formazione ha una durata di 10 ore con un massimo di assenza
consentite del 10% del monte ore complessivo.
Contenuti
Il corso di formazione per lo svolgimento di attività di Street Tutor ha
una durata di 10 ore ed è articolato nei seguenti tre moduli:
Metodologie didattiche
La modalità di formazione a distanza (FAD)/e-learning è ammessa solo per il modulo 2. “Norme penali e conseguente responsabilità di chi svolge l’attività di “Street Tutor” (3 ore), nel rispetto dei requisiti dettati dalla DGR n. 1298/2015.
Verifica finale
Alla verifica
finale accede chi ha frequentato almeno 90% di presenza al corso di formazione.
La verifica consiste nella somministrazione di un test, eventualmente integrato
da un colloquio.
Componenti della Commissione
La commissione è composta da 3 componenti, individuati tra i docenti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.
Attestato rilasciato
A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia un “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”.
Soggetto erogatore
Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.
Altri Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati.
I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l’autorizzazione delle attività formative regolamentate non finanziate.
Accesso ed esercizio della professione/attività
L'attività di “Street Tutor” è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l’addetto esercita la propria mansione per la prima volta e ha validità su tutto il territorio regionale.
La richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dalla persona che la richiede e va indirizzata al Comune nel cui territorio intende esercitare l’attività per la prima volta.
A tale richiesta va allegata una foto in formato tessera o equivalente informatico ed una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante: