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FORMAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO IN MODALITA’ FAD SINCRONA (Formazione a Distanza Videoconferenza)


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Corsi di 8 ore con frequenza obbligatoria al 100%, condotti da istruttori di autoscuola o da docenti precedentemente autorizzati per la docenza in corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CDQ), per un massimo di 40 partecipanti.

FORMAZIONE A DISTANZA IN MODALITA' SINCRONA
DATE :
Edizione 1    11 e 18 APRILE  2026  dalle 09,00 alle 13,00

Edizione 2    16 e 23 MAGGIO  2026  dalle 09,00 alle 13,00

Quota di partecipazione € 120,00 + i.v.a.

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LA NORMATIVA: La normativa di riferimento sul cronotachigrafo digitale è stabilita dai Regolamenti UE n. 561/2006 e n. 165/2014, successivamente aggiornati dal Pacchetto Mobilità.  Queste disposizioni fissano i limiti sui tempi di guida, sulle pause e sui periodi di riposo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e garantire condizioni di lavoro corrette per i conducenti.

Una delle principali novità riguarda l’estensione dell’obbligo: dal 1° luglio 2026, il cronotachigrafo diventa obbligatorio anche per i veicoli leggeri con massa complessiva compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate utilizzati nei trasporti internazionali o nelle operazioni di cabotaggio. 

Per i veicoli pesanti (oltre 3,5 tonnellate), invece, l’obbligo del cronotachigrafo è in vigore dal 1° maggio 2006 nel trasporto professionale di merci e persone, con successive evoluzioni tecnologiche che hanno portato all’introduzione del cronotachigrafo digitale e intelligente.

Dal punto di vista operativo, il cronotachigrafo digitale registra in modo automatico tempi di guida, pause, periodi di riposo e velocità del veicolo, rendendo i dati disponibili per i controlli su strada e aziendali. Il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo, così come l’assenza del dispositivo quando previsto dalla legge, espone l’impresa e il conducente a sanzioni amministrative significative, che possono incidere anche sull’operatività quotidiana e sull’affidabilità dell’azienda nei confronti dei committenti.. 

LA FORMAZIONE circolare 2720 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - decreto del 12 Dicembre 2016

OBBLIGATORIETA' Il decreto, come ribadito nella circolare di febbraio, non impone l’obbligatorietà per le aziende dell’avvio di percorsi di formazione per i propri autotrasportatori. Tuttavia, all’interno del testo si specifica che il corretto adempimento degli obblighi di formazione a carico delle imprese può essere valutato come “circostanza esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell’applicazione delle sanzioni del codice della strada”.

In parole più semplici, l’introduzione della normativa servirà dunque a tutelare le imprese che faranno effettuare i corsi di formazione ai propri dipendenti. Al contrario, nei casi accertati di inosservanza delle norme sui tempi di guida e riposo, saranno le stesse imprese a dover rispondere delle sanzioni e delle proprie responsabilità. Tra i doveri a carico delle aziende, oltre alla garanzia di formazione e istruzione, sono previsti i controlli periodici da effettuare sul corretto utilizzo da parte dei conducenti dei tachigrafi digitali o analogici.
 

LE FIGURE COINVOLTE – La formazione è prevista per tutti i conducenti con o senza vincolo di subordinazione, per l’autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi. Nel testo si specifica che “si tratta di tutti i soggetti che svolgono attività di guida di veicoli per i quali è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo, ivi compresi coloro che non sono legati all'impresa per la quale svolgono la propria attività da un vincolo di subordinazione (ad esempio i titolari di imprese monoveicolari, i soci dell'impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari ecc.)”.
 

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